(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 56 del 20 maggio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La Regione, in conformita' ai principi sanciti dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, dalla legge 28 agosto 1989, n. 305, dalla legge regionale 6 settembre 1993, n. 32, e dalla direttiva CEE 7 giugno 1990, n. 313, con la presente legge persegue i seguenti obiettivi: a) promuovere lo sviluppo di comportamenti individuali e sociali nei confronti dell' ambiente, atti a favorire rapporti compatibili tra gli esseri viventi ed il loro habitat; b) promuovere la raccolta e la diffusione delle informazioni sullo stato dell'ambiente della regione e la produzione di conoscenze sulle tematiche ambientali, anche al fine di favorire la consapevole partecipazione ai processi decisionali; c) favorire l'accesso da parte dei cittadini e delle loro forme associate alle informazioni in materia ambientale in possesso della pubblica Amministrazione; d) promuovere, in collaborazione con gli Enti locali e con gli Enti di gestione delle aree protette, lo sviluppo delle atti vita di informazione ed educazione ambientale, conferendo ad esse continuita' attraverso l'istituzione e la valorizzazione di centri e strutture territoriali permanenti, nonche' un sistema informativo per l'educazione ambientale rivolto al mondo giovanile scolastico ed extra scolastico; e) promuovere il coordinamento funzionale tra le strutture pubbliche e la loro collaborazione con i soggetti privati e le associazioni di cittadini che operano sul territorio regionale con finalita' di promozione della conoscenza dell'ambiente e della qualita' ambientale dello sviluppo. 2. La Regione persegue i predetti obiettivi attraverso i seguenti strumenti: a) il programma di informazione ed educazione ambientale (INFEA); b) i centri di informazione ed educazione ambientale; c) gli sportelli ambientali; d) periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente nella regione Emilia-Romagna. 3. La Regione assicura l'accesso alle informazioni in materia ambientale con le modalita' di cui all'art. 7 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32.