(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Emilia-Romagna n. 56  del 20 maggio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
 
  1.  La  Regione,  in  conformita' ai principi sanciti dalla legge 8
luglio 1986, n. 349, dalla legge 28 agosto 1989, n. 305, dalla  legge
regionale  6  settembre  1993,  n. 32, e dalla direttiva CEE 7 giugno
1990, n. 313, con la presente legge persegue i seguenti obiettivi:
   a) promuovere lo sviluppo di comportamenti individuali  e  sociali
nei  confronti  dell'  ambiente, atti a favorire rapporti compatibili
tra gli esseri viventi ed il loro habitat;
   b) promuovere la raccolta e la diffusione delle informazioni sullo
stato dell'ambiente della regione e la produzione di conoscenze sulle
tematiche ambientali,  anche  al  fine  di  favorire  la  consapevole
partecipazione ai processi decisionali;
   c)  favorire  l'accesso  da parte dei cittadini e delle loro forme
associate alle informazioni in materia ambientale in  possesso  della
pubblica Amministrazione;
   d)  promuovere,  in  collaborazione  con gli Enti locali e con gli
Enti di gestione delle aree protette, lo sviluppo delle atti vita  di
informazione ed educazione ambientale, conferendo ad esse continuita'
attraverso  l'istituzione  e  la valorizzazione di centri e strutture
territoriali  permanenti,  nonche'   un   sistema   informativo   per
l'educazione  ambientale  rivolto  al  mondo  giovanile scolastico ed
extra scolastico;
   e)  promuovere  il  coordinamento  funzionale  tra  le   strutture
pubbliche  e  la  loro  collaborazione  con  i  soggetti privati e le
associazioni di cittadini che operano sul  territorio  regionale  con
finalita'  di  promozione  della  conoscenza  dell'ambiente  e  della
qualita' ambientale dello sviluppo.
  2.  La  Regione persegue i predetti obiettivi attraverso i seguenti
strumenti:
   a) il programma di informazione ed educazione ambientale (INFEA);
   b) i centri di informazione ed educazione ambientale;
   c) gli sportelli ambientali;
   d) periodiche relazioni sullo stato  dell'ambiente  nella  regione
Emilia-Romagna.
  3.  La  Regione  assicura  l'accesso  alle  informazioni in materia
ambientale con le modalita' di cui all'art. 7 della legge regionale 6
settembre 1993, n. 32.